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ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA DELLA SVIZZERA ITALIANA APPSI
MEMBRO DELLA FEDERAZIONE EUROPEA DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA
(EFPP)
STATUTO
DEL 20 FEBBRAIO 1997
MODIFICATO
IL 31.1.1998, IL 2.12.2000, IL 7.12.2002, IL 25.11.2006, IL 4.4.2009
1. DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI
Art. l
L'Accademia di Psicoterapia Psicoanalitica della Svizzera Italiana
(APPsi) si costituisce ai sensi dell'art. 60 e seguenti del CCS.
Art. 2
La sede dell'APPsi è presso il domicilio del segretario.
Art. 3
L'APPsi si propone i seguenti scopi:
1. promuovere la ricerca nel campo della psicoterapia psicoanalitica nel
solco della disciplina scientifica fondata da Sigmund Freud, nonchè
la divulgazione della stessa, e curarne l'immagine pubblica;
2. organizzare la formazione permanente dei propri membri;
3. organizzare la formazione dei futuri psicoterapeuti, sanzionandone
la qualità con il rilascio di certificati riconosciuti dalla competente
Autorità cantonale, sulla base di criteri scientifici rigorosi
e dei regolamenti cantonali;
4. migliorare lo statuto dei propri membri, promuovere e salvaguardare
gli interessi della professione dai punti di vista sociale, etico e deontologico;
5. funzionare come organo di coordinamento fra i suoi membri e altre Istituzioni
che direttamente o indirettamente si colleghino agli scopi sopra enunciati.
Art. 4
Rapporti di affiliazione e di collaborazione:
1. L'APPsi costituisce il ramo svizzero-italiano di psicoterapia psicoanalitica
per adulti della European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy
in the Public Sector (EFPP).
2. Si associa con le altre sezioni svizzere dell'EFPP: di psicoterapia
di bambini e di adolescenti, di psicoterapia di adulti, di psicoterapia
di gruppo, anche per concordare la partecipazione agli organi direttivi
della EFPP.
3. Stabilisce e mantiene contatti con altre associazioni o istituzioni
aventi scopi analoghi, compatibili con i presenti statuti.
2. MEMBRI
Art. 5
L'APPsi si compone di membri titolari, di membri aderenti e di membri
corrispondenti.
Art. 5
L'APPsi si compone di membri titolari, di membri aderenti e di membri
corrispondenti.
1. sono ammessi come membri titolari coloro che:
a) dispongano di un diploma universitario in psicologia, in medicina,
o in altra scienza umana;
b) dispongano del libero esercizio cantonale in psicoterapia oppure
del titolo FMH in psichiatria e psicoterapia;
c) dispongano di una formazione specifica in psicoterapia psicoanalitica
che comprenda analisi personale, supervisioni, e formazione teorica, nonchè
la capacità di sviluppare l'alleanza di lavoro con i pazienti e
l'alleanza di apprendimento con i colleghi.
2. Sono ammessi come membri aderenti (allievi) coloro che, disponendo
della formazione universitaria richiesta al par. 1.a, hanno in corso un'analisi
personale da almeno due anni con la frequenza di almeno tre sedute alla
settimana.
3. Sono ammessi come membri corrispondenti persone che, pur senza
formazione specifica e/o completa in psicoterapia psicoanalitica abbiano
tuttavia interessi culturali e scientifici in armonia con gli scopi dell'APPsi.
I membri corrispondenti possono risiedere in Svizzera o all'estero.
4. I membri titolari svolgono funzioni didattiche in base alle condizioni
enunciate nel regolamento della formazione emanato dall'Assemblea
ordinaria.
Art. 6
1. L'ammissione all'APPsi in quanto membro titolare, aderente e
corrispondente avviene su invito di almeno due membri titolari.
2. Domande d'ammissione e di cambiamento di categoria vanno indirizzate
al presidente e devono comprovare i titoli di studio e i certificati adeguati
secondo art. 5.1 o 5.2.
3. Le domande d'ammissione vengono esaminate dal Comitato che propone
i candidati all'Assemblea generale.
4. I candidati sono tenuti a presentare all'assemblea generale un profilo
della loro attività clinica e scientifica.
5. L'assemblea generale decide sull'ammissione del nuovo membro e sul
cambiamento di categoria a maggioranza dei 2/3.
Art. 7
La qualità di membro si estingue:
1. per dimissioni, che devono essere presentate al Comitato per iscritto.
Se le dimissioni venissero inoltrate dopo la fine del primo semestre,
il dimissionario e tenuto a soddisfare gli obblighi finanziari di associazione
fino alla fine dell'anno in corso.
2. per esclusione, pronunciata con voto segreto dai 2/3 dei membri presenti
all'Assemblea, su proposta del Comitato esecutivo.
La notifica dell'esclusione è fatta senza indicazione dei motivi.
Vi è comunicazione scritta dei motivi qualora 1' interessato ne
faccia richiesta per lettera non oltre il termine di 15 giorni dalla notifica.
Tuttavia il membro interessato da questo provvedimento ha il diritto di
essere preliminarmente interpellato e ascoltato dal Comitato e dall'Assemblea
generale.
3. ORGANI DELL'APPsi
Art. 8
Gli organi dell'APPsi sono:
Gli organi dell'APPsi sono:
1. l'Assemblea generale;
2. il Comitato;
3. due revisori dei conti.
Art. 9
L'Assemblea generale comprende:
i membri titolari, i membri aderenti e i membri Corrispondenti.
Solo i membri titolari hanno diritto di voto in materia di formazione.
Art. 10
L'Assemblea generale ordinaria ha le seguenti attribuzioni:
1. Emanare e modificare il regolamento per la formazione dei membri aderenti
e per la formazione permanente;
2. Emanare e modificare un eventuale codice etico-deontologico;
3. eleggere i membri ed il presidente del Comitato
4. eleggere i revisori dei conti;
5. approvare il rapporto annuale di attività del Comitato
6. approvare il verbale dell'Assemblea precedente;
7. approvare il bilancio dell'APPsi, fissare la tassa di iscrizione e
le quote annuali dell'APPsi;
8. ammettere o escludere i membri;
9. adottare il programma di attività per l'anno in corso, discutere
e approvare ogni altra proposta degli organi e dei membri;
10. modificare lo Statuto;
11. scioglere l'APPsi.
Art. 11
L'Assemblea generale ordinaria si riunisce una volta all'anno, su
convocazione del Comitato
L'Assemblea generale può essere convocata ad ogni momento in Assemblea
straordinaria:
1. su richiesta del Comitato
2. su richiesta di 1/3 dei membri dell'APPsi.
Art. 12
Ogni convocazione dell'Assemblea generale ordinaria comporta la presentazione
di un ordine del giorno ed è indirizzata per iscritto a tutti i
membri, con almeno 15 giorni di anticipo.
Art. 13
Le decisioni dell'Assemblea generale ordinaria vengono prese a maggioranza
semplice dei presenti.
Le votazioni sono valide se la presenza dei membri raggiunge la metà
più uno del totale degli stessi.
Ove in prima istanza non sia raggiunto il quorum prescritto, l'Assemblea
può essere convocata senza ulteriori formalità in seconda
istanza: in tal caso le decisioni sono prese a maggioranza relativa dei
voti.
Art. 14
Il Comitato si compone di almeno 7 membri, di cui almeno tre membri
titolari:
1. il Presidente
2. il Vice-Presidente
3. il Segretario
4. il Tesoriere
5. 5 membri aggiunti.
Art. 15
Il Comitato ha le seguenti attribuzioni:
1. nominare il vicepresidente, il tesoriere e il segretario;
2. rappresentare l'APPsi di fronte a terzi e impegnare l'APPsi stessa
con scritti firmati dal Presidente o dal Vice-Presidente (in assenza del
Presidente) e dal segretario. In materia finanziaria occorre anche la
firma del Tesoriere;
3. studiare e favorire gli obbiettivi conformi agli scopi dell APPsi;
4. rendere esecutive le decisioni dell'Assemblea generale;
5. proporre all'Assemblea generale le attività dell'anno in corso;
6. gestire i beni dell'APPsi, tenere i conti, elaborare i preventivi ed
i bilanci annuali;
7. rilasciare eventualmente i certificati relativi alla formazione secondo
gli scopi enunciati all'art. 3, paragrafo 3.
8. elaborare e proporre l'attività scientifica e culturale dell'APPsi;
9. esaminare le candidature degli allievi;
10. elaborare i programmi e modalità della formazione dei membri
aderenti.
Art. 16
Il Comitato si riunisce dietro richiesta del Presidente oppure di
almeno 3 dei suoi membri.
Art. 17
Il Comitato resta in carica per un periodo di quattro anni.
I membri del Comitato direttivo sono eleggibili consecutivamente per tre
volte soltanto, ma possono essere rieletti successivamente. Tuttavia un
membro del Comitato uscente fa parte del nuovo Comitato.
Art. 18
Il Comitato può deliberare soltanto se sono presenti 4 dei
suoi membri, fra i quali il Presidente o il Vice Presidente. Le decisioni
sono prese a maggioranza semplice e, in caso di parità, il voto
del Presidente è determinante.
Art. 19
II due revisori dei conti verificano la contabilità dell'APPsi
e presentano il rapporto all'Assemblea ordinaria. Vengono eletti unitamente
al Comitato direttivo e la loro carica decade con lo stesso.
4. MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO DELL'APPsi
Art. 20
Le modifiche dello statuto, del regolamento della formazione e dell'eventuale
codice etico-deontologico richiedono la maggioranza dei 2/3 dei membri
presenti e può avvenire soltanto in Assemblea ordinaria, previa
indicazione nell'ordine del giorno.
Art. 21
Lo scioglimento dell'APPsi è deciso dall'Assemblea ordinaria,
previa indicazione nell'ordine del giorno, e richiede la maggioranza dei
2/3 dei membri presenti.
Art. 22
Le modifiche dello statuto, del regolamento della formazione e dell'eventuale
codice etico-deontologico richiedono la maggioranza dei 2/3 dei membri
presenti e può avvenire soltanto in Assemblea ordinaria, previa
indicazione nell'ordine del giorno.
Adottato dall'Assemblea costitutiva tenuta a Massagno
il 20 febbraio 1997
modificato il 31 gennaio 1998, il 2 dicembre 2000, il 7 dicembre 2002,
il 25 novembre 2006 e il 4 aprile 2009
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