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ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA DELLA SVIZZERA ITALIANA APPSI
MEMBRO DELLA FEDERAZIONE EUROPEA DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA (EFPP)

STATUTO
DEL 20 FEBBRAIO 1997
MODIFICATO
IL 31.1.1998, IL 2.12.2000, IL 7.12.2002, IL 25.11.2006, IL 4.4.2009


1. DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI

Art. l
L'Accademia di Psicoterapia Psicoanalitica della Svizzera Italiana (APPsi) si costituisce ai sensi dell'art. 60 e seguenti del CCS.

Art. 2
La sede dell'APPsi è presso il domicilio del segretario.

Art. 3
L'APPsi si propone i seguenti scopi:
1. promuovere la ricerca nel campo della psicoterapia psicoanalitica nel solco della disciplina scientifica fondata da Sigmund Freud, nonchè la divulgazione della stessa, e curarne l'immagine pubblica;
2. organizzare la formazione permanente dei propri membri;
3. organizzare la formazione dei futuri psicoterapeuti, sanzionandone la qualità con il rilascio di certificati riconosciuti dalla competente Autorità cantonale, sulla base di criteri scientifici rigorosi e dei regolamenti cantonali;
4. migliorare lo statuto dei propri membri, promuovere e salvaguardare gli interessi della professione dai punti di vista sociale, etico e deontologico;
5. funzionare come organo di coordinamento fra i suoi membri e altre Istituzioni che direttamente o indirettamente si colleghino agli scopi sopra enunciati.

Art. 4
Rapporti di affiliazione e di collaborazione:
1. L'APPsi costituisce il ramo svizzero-italiano di psicoterapia psicoanalitica per adulti della European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector (EFPP).
2. Si associa con le altre sezioni svizzere dell'EFPP: di psicoterapia di bambini e di adolescenti, di psicoterapia di adulti, di psicoterapia di gruppo, anche per concordare la partecipazione agli organi direttivi della EFPP.
3. Stabilisce e mantiene contatti con altre associazioni o istituzioni aventi scopi analoghi, compatibili con i presenti statuti.

2. MEMBRI

Art. 5
L'APPsi si compone di membri titolari, di membri aderenti e di membri corrispondenti.

Art. 5
L'APPsi si compone di membri titolari, di membri aderenti e di membri corrispondenti.
1. sono ammessi come membri titolari coloro che:
a) dispongano di un diploma universitario in psicologia, in medicina, o in altra scienza umana;
b) dispongano del libero esercizio cantonale in psicoterapia oppure
del titolo FMH in psichiatria e psicoterapia;
c) dispongano di una formazione specifica in psicoterapia psicoanalitica che comprenda analisi personale, supervisioni, e formazione teorica, nonchè la capacità di sviluppare l'alleanza di lavoro con i pazienti e l'alleanza di apprendimento con i colleghi.
2. Sono ammessi come membri aderenti (allievi) coloro che, disponendo della formazione universitaria richiesta al par. 1.a, hanno in corso un'analisi personale da almeno due anni con la frequenza di almeno tre sedute alla settimana.
3. Sono ammessi come membri corrispondenti persone che, pur senza formazione specifica e/o completa in psicoterapia psicoanalitica abbiano tuttavia interessi culturali e scientifici in armonia con gli scopi dell'APPsi. I membri corrispondenti possono risiedere in Svizzera o all'estero.
4. I membri titolari svolgono funzioni didattiche in base alle condizioni enunciate nel regolamento della formazione emanato dall'Assemblea ordinaria.

Art. 6
1. L'ammissione all'APPsi in quanto membro titolare, aderente e corrispondente avviene su invito di almeno due membri titolari.
2. Domande d'ammissione e di cambiamento di categoria vanno indirizzate al presidente e devono comprovare i titoli di studio e i certificati adeguati secondo art. 5.1 o 5.2.
3. Le domande d'ammissione vengono esaminate dal Comitato che propone i candidati all'Assemblea generale.
4. I candidati sono tenuti a presentare all'assemblea generale un profilo della loro attività clinica e scientifica.
5. L'assemblea generale decide sull'ammissione del nuovo membro e sul cambiamento di categoria a maggioranza dei 2/3.

Art. 7
La qualità di membro si estingue:
1. per dimissioni, che devono essere presentate al Comitato per iscritto. Se le dimissioni venissero inoltrate dopo la fine del primo semestre, il dimissionario e tenuto a soddisfare gli obblighi finanziari di associazione fino alla fine dell'anno in corso.
2. per esclusione, pronunciata con voto segreto dai 2/3 dei membri presenti all'Assemblea, su proposta del Comitato esecutivo.

La notifica dell'esclusione è fatta senza indicazione dei motivi.
Vi è comunicazione scritta dei motivi qualora 1' interessato ne faccia richiesta per lettera non oltre il termine di 15 giorni dalla notifica.
Tuttavia il membro interessato da questo provvedimento ha il diritto di essere preliminarmente interpellato e ascoltato dal Comitato e dall'Assemblea generale.

3. ORGANI DELL'APPsi

Art. 8
Gli organi dell'APPsi sono:

Gli organi dell'APPsi sono:
1. l'Assemblea generale;
2. il Comitato;
3. due revisori dei conti.

Art. 9
L'Assemblea generale comprende:
i membri titolari, i membri aderenti e i membri Corrispondenti.
Solo i membri titolari hanno diritto di voto in materia di formazione.

Art. 10
L'Assemblea generale ordinaria
ha le seguenti attribuzioni:
1. Emanare e modificare il regolamento per la formazione dei membri aderenti e per la formazione permanente;
2. Emanare e modificare un eventuale codice etico-deontologico;
3. eleggere i membri ed il presidente del Comitato
4. eleggere i revisori dei conti;
5. approvare il rapporto annuale di attività del Comitato
6. approvare il verbale dell'Assemblea precedente;
7. approvare il bilancio dell'APPsi, fissare la tassa di iscrizione e le quote annuali dell'APPsi;
8. ammettere o escludere i membri;
9. adottare il programma di attività per l'anno in corso, discutere e approvare ogni altra proposta degli organi e dei membri;
10. modificare lo Statuto;
11. scioglere l'APPsi.

Art. 11
L'Assemblea generale ordinaria
si riunisce una volta all'anno, su convocazione del Comitato
L'Assemblea generale può essere convocata ad ogni momento in Assemblea straordinaria:
1. su richiesta del Comitato
2. su richiesta di 1/3 dei membri dell'APPsi.

Art. 12
Ogni convocazione dell'Assemblea generale ordinaria
comporta la presentazione di un ordine del giorno ed è indirizzata per iscritto a tutti i membri, con almeno 15 giorni di anticipo.

Art. 13
Le decisioni dell'Assemblea generale ordinaria
vengono prese a maggioranza semplice dei presenti.
Le votazioni sono valide se la presenza dei membri raggiunge la metà più uno del totale degli stessi.
Ove in prima istanza non sia raggiunto il quorum prescritto, l'Assemblea può essere convocata senza ulteriori formalità in seconda istanza: in tal caso le decisioni sono prese a maggioranza relativa dei voti.

Art. 14
Il Comitato
si compone di almeno 7 membri, di cui almeno tre membri titolari:
1. il Presidente
2. il Vice-Presidente
3. il Segretario
4. il Tesoriere
5. 5 membri aggiunti.

Art. 15
Il Comitato
ha le seguenti attribuzioni:
1. nominare il vicepresidente, il tesoriere e il segretario;
2. rappresentare l'APPsi di fronte a terzi e impegnare l'APPsi stessa con scritti firmati dal Presidente o dal Vice-Presidente (in assenza del Presidente) e dal segretario. In materia finanziaria occorre anche la firma del Tesoriere;
3. studiare e favorire gli obbiettivi conformi agli scopi dell APPsi;
4. rendere esecutive le decisioni dell'Assemblea generale;
5. proporre all'Assemblea generale le attività dell'anno in corso;
6. gestire i beni dell'APPsi, tenere i conti, elaborare i preventivi ed i bilanci annuali;
7. rilasciare eventualmente i certificati relativi alla formazione secondo gli scopi enunciati all'art. 3, paragrafo 3.
8. elaborare e proporre l'attività scientifica e culturale dell'APPsi;
9. esaminare le candidature degli allievi;
10. elaborare i programmi e modalità della formazione dei membri aderenti.

Art. 16
Il Comitato
si riunisce dietro richiesta del Presidente oppure di almeno 3 dei suoi membri.

Art. 17
Il Comitato
resta in carica per un periodo di quattro anni.
I membri del Comitato direttivo sono eleggibili consecutivamente per tre volte soltanto, ma possono essere rieletti successivamente. Tuttavia un membro del Comitato uscente fa parte del nuovo Comitato.

Art. 18
Il Comitato
può deliberare soltanto se sono presenti 4 dei suoi membri, fra i quali il Presidente o il Vice Presidente. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice e, in caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

Art. 19
II due revisori dei conti
verificano la contabilità dell'APPsi e presentano il rapporto all'Assemblea ordinaria. Vengono eletti unitamente al Comitato direttivo e la loro carica decade con lo stesso.

4. MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO DELL'APPsi

Art. 20
Le modifiche dello statuto, del regolamento della formazione e dell'eventuale codice etico-deontologico
richiedono la maggioranza dei 2/3 dei membri presenti e può avvenire soltanto in Assemblea ordinaria, previa indicazione nell'ordine del giorno.

Art. 21
Lo scioglimento
dell'APPsi è deciso dall'Assemblea ordinaria, previa indicazione nell'ordine del giorno, e richiede la maggioranza dei 2/3 dei membri presenti.

Art. 22
Le modifiche dello statuto
, del regolamento della formazione e dell'eventuale codice etico-deontologico richiedono la maggioranza dei 2/3 dei membri presenti e può avvenire soltanto in Assemblea ordinaria, previa indicazione nell'ordine del giorno.

Adottato dall'Assemblea costitutiva tenuta a Massagno il 20 febbraio 1997
modificato il 31 gennaio 1998, il 2 dicembre 2000, il 7 dicembre 2002, il 25 novembre 2006 e il 4 aprile 2009

 

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last modified: 2011-03-29